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DISTRIBUZIONE IN FARMACIA PIU' ECONOMICA DELLA DISTRIBUZIONE DIRETTA: A SANCIRLO UNA RECENTE SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

(pubblicato il 04/11/2013)

L’impresa, in particolare, lamentava che l’accordo poggiasse su norme di legge ormai inesistenti (l’articolo 8,comma 2, del d.lgs 502/92 e l’articolo 2, comma 3 del Dpr 371/98) nonché sull’elusione dell’obbligo di ricorrere a gara pubblica. Di diverso avviso la corte, che ha totalmente riformato la sentenza di primo grado del Tar Campania: l’articolo 8 della 502/92, è la tesi dei giudici, resta pienamente valido e dunque le farmacie continuano a erogare l’assistenza farmaceutica per conto delle Asl e a dispensare, su ricetta del medico, specialità medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e altro ancora. Non c’è quindi dubbio, prosegue il Consiglio di Stato, che oggetto degli accordi regionali possano essere non solo i farmaci in senso stretto, ma tutti i presidi medico-chirurgici e gli altri prodotti erogati dal Ssn. Che, a tale scopo, non è affatto obbligato ad affidare il servizio tramite gara. In particolare, «è erroneo concepire la regola in modo così assiomatico senza considerare che l’evidenza pubblica è finalizzata a consentire la scelta del miglior contraente e, insieme, l’apertura del mercato alla massima concorrenza, non a imporre un dogma dal quale l’Amministrazione non possa prescindere per oggettive ragioni connesse alla cura dell’interesse pubblico commessole». Per i giudici, anzi, «la regola dell’evidenza pubblica può e deve trovare applicazione in quei settori della vita economica nei quali l’apertura al mercato costituisca la scelta più efficiente per l’allocazione delle risorse scarse che l’Amministrazione mira a conseguire». Tuttavia «non così accade sempre e non così accade egualmente in tutti i settori della vita economica nei quali l’intervento dello Stato appare necessario od opportuno».
 
Per quanto concerne le farmacie, poi, è la legge che riconosce espressamente alle Asl la possibilità di affidare loro l’erogazione del servizio in alternativa all’affidamento a un soggetto esterno mediante gara, «non per sottrarre un ampio settore del mercato alla competizione economica ma al contrario per realizzare un risparmio economico per l’Amministrazione e una più efficiente allocazione dei prodotti stessi sul mercato». Infatti «le farmacie, distribuite sul territorio nazionale, sono parte costitutiva del Ssn ed esso ben può, pertanto, ricorrere alla loro rete per la distribuzione dei presidi in favore dei diabetici». Ma c’è di più: la scelta regionale di ricorrere alle farmacie non solo «appare del tutto legittima e armonica rispetto al quadro normativo del settore» in quanto assicura «un’efficiente distribuzione dei presidi per i diabetici», ma garantisce anche «un consistente risparmio di spesa rispetto alla scelta precedente di ricorrere all’assistenza diretta». Lo confermano, scrive ancora la Corte, i dati regionali, dai quali «si evince che, nonostante un significativo incremento dei nuovi pazienti - più di 39.025 - il nuovo sistema ha consentito risparmi gestionali consistenti, poiché con il ritiro dei presidi in farmacia si riduce significativamente il quantitativo di prodotto sulla base delle reali esigenze del paziente».