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IL DECRETO DEL FARE E' LEGGE: PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE

(pubblicato il 21/08/2013)
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La pubblicazione conclude l’iter di approvazione e conversione, due mesi esatti dopo il varo del provvedimento in Consiglio dei Ministri.
 
Il decreto più corposo finora realizzato dal governo di Enrico Letta diventa così normativa vigente, anche se, nei suoi quasi 100 articoli, non sono poche le disposizioni che necessiteranno di un intervento attuativo per rendere efficaci le nuove previsioni di legge.
 
Di particolare interesse per la farmacia:

 l'Art. 17, che prevede l’istituzione del “dossier farmaceutico, quale parte specifica del FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico ndr), aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione” al fine di “favorire la qualità, il monitoraggio, l’appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l’aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente”. La norma recepisce la richiesta, avanzata ripetutamente anche da Federfarma, di consentire alla farmacia di sfruttare le potenzialità del Fascicolo Sanitario Elettronico per rilevare e monitorare l’assunzione dei farmaci da parte del cittadino, favorendo così la compliance e l’ottimizzazione dell’uso dei farmaci, in linea con l’evoluzione delineata dalla normativa sulla farmacia dei servizi.

L'Art. 44 commi 4-quinques, che prevede che “nei casi di modificazioni apportate al foglietto illustrativo, l’AIFA autorizza la vendita al pubblico delle scorte, subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto illustrativo sostitutivo conforme a quello autorizzato.” L’approvazione di tale emendamento traccia una via per la soluzione all’annosa questione delle modifiche dei foglietti illustrativi, che causa notevoli problemi di gestione delle scorte da parte delle farmacie e sulla quale è in corso da tempo un confronto tra Federfarma, le altre componenti della filiera, l’AIFA e il ministero della Salute. Naturalmente, le concrete modalità applicative di questa norma dovranno essere definite in sede di attuazione.

L'Art. 49 comma 2-bis , che stabilisce che i dati relativi alla spesa dei farmaci erogati dalle strutture ospedaliere non siano più rilevati dai modelli di Conto Economico (CE) – vale a dire dai bilanci – ma siano “trasmessi nell’ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005”. La misura favorisce una maggiore trasparenza nella raccolta dei dati e nella quantificazione della spesa farmaceutica ospedaliera.
 
Leggi il testo definitivo in allegato